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INTERROGAZIONE SU AMMONTARE ESENZIONE ICI PER ENTI ECCLESIASTICI

  • Immagine del redattore: Radicali Roma
    Radicali Roma
  • 7 mag 2009
  • Tempo di lettura: 3 min

INTERROGAZIONE AL SINDACO


Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare del Comune di Roma (deliberazione del consiglio comunale n. 101 del 14 giugno 1994)


i sottoscritti elettori del Comune di Roma


Premesso che:

le difficoltà del Comune di Roma relative al suo bilancio sono state in questi giorni al centro dell’attenzione del Governo Nazionale e dell’opinione pubblica;


Considerato che:

la Legge del 2 dicembre 2005, n. 248, all’art. 7 comma 2-bis ha esteso il privilegio dell’esenzione dal pagamento dell’ICI anche a quei beni immobili ecclesiastici in cui si svolgono attività di natura commerciale (“L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse“)

il cosiddetto decreto Bersani-Visco del 2006 ha parzialmente modificato la norma introdotta l’anno precedente, lasciando sostanzialmente invariato il privilegio concesso. La nuova formulazione della stessa, attualmente prevede che «l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto n. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano natura esclusivamente commerciale».

nella città di Roma è rilevante la presenza di strutture commerciali riconducibili agli enti ecclesiastici e che le mancate entrate ICI vanno ad influire sensibilmente sui bilanci comunali sottraendo loro risorse economiche

l’Ici rappresenta circa il 58% delle entrate tributarie (correnti) del Comune di Roma

l’esenzione dal pagamento dell’ICI per gli enti ecclesiastici che svolgono attività di natura commerciale rappresenta una forma di alterazione della concorrenza nel campo commerciale;


-l’articolo 81 del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce il divieto di aiuti di Stato alle imprese, sotto qualsiasi forma, che favorendone talune falsino o minaccino di falsare la concorrenza;


-l’articolo 53 della Costituzione impone a tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva;



-una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ad esempio la sentenza n. 102 del 1987 e la sentenza 298 del 2000, in particolare il punto 49 della stessa, chiarisce che la normativa in materia di aiuti di Stato si applica a qualsiasi soggetto che eserciti un’attività commerciale, indipendentemente dalla natura no-profit o meno di tale soggetto, avallando con ciò l’orientamento consolidato della Commissione dell’Unione europea nell’esercizio dei poteri di controllo sugli aiuti di Stato che le sono attribuiti dall’articolo 88 del Trattato sull’europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea;


-la Commissione europea ha rivolto tre richieste di informazioni al nostro Governo,nei mesi di giugno, agosto e novembre 2007, al fine di verificare la necessità di dare inizio ad unaprocedura di indagine nei confronti del nostro Paese perappurare l’eventuale violazione del divieto suddetto;


-il requisito per il ripristino di condizioni minime di equità e parità di trattamento è la netta esclusione di qualsiasi beneficio o privilegio fiscale per le attività che abbiano natura commerciale, anche se non in via esclusiva, e qualsiasi sia il settore in cui operano, ripristinando cosi il criterio di rilievo costituzionale di corretta relazione tra articolazione del prelievo e capacità contributiva;



Visto altresì che

dalla relazione dell’ex Assessore al Bilancio, Marco Causi, datata 27 luglio 2007, sul rendiconto 2006, a pag. 4 si può leggere: l’andamento espansivo dell’ICI è tanto più apprezzabile alla luce della potenziale perdita di gettito (valutata in circa 25 milioni di euro) determinata dalle novità introdotte nel 2006 nella disciplina delle esenzioni dell’imposta a beneficio degli enti non commerciali: tali esenzioni vengono estese anche alle attività già considerate nel precedente regime agevolativi (assistenziali, sanitarie, sportive, ricettive, previdenziali, didattiche) anche se svolte in forma commerciale, purché non esclusiva. 



interroga il Sindaco di Roma

per sapere:

·a quanto ammonti il mancato introito annuale per il Comune di Roma dovuto al privilegio dell’esenzione ICI concesso agli enti ecclesiastici per lo svolgimento di attività di natura non esclusivamente commerciale e comepensa di reperire le risorse sottratte al bilancio per compensare l’ammanco al fine di garantire i servizi che l’amministrazione capitolina deve fornire ai suoi cittadini;

·se, ed in caso di risposta positiva, quali iniziative politicamente utili, necessarie ed urgenti ritenga opportuno intraprendere al fine di comunicare al Governo la necessità di abrogare la norma in esame la quale, prevedendo questo tipo di sperequazione tra i cittadini, viola il principio comunitario di libera concorrenza, quello costituzionale garantito di partecipazione alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e quello costituzionale garantito di uguaglianza, senza distinzioni tra cittadini fondate su motivi religiosi.


 
 
 

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