INTERROGAZIONE SULLA PUBBLICITA' ATTIVITA' CONSIGLI AMMINISTRAZIONI SOCIETA' COMUNALI
- Radicali Roma
- 7 mag 2009
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INTERROGAZIONE AL SINDACO
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare del Comune di Roma (deliberazione del consiglio comunale n. 101 del 14 giugno 1994)
i sottoscritti elettori del Comune di Roma
Premesso che
–la Legge finanziaria dello Stato per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevede che gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commida 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi, siano pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente.
Visto che
–la Legge finanziaria dello Stato per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), al comma 734, prevede che non possano essere nominati amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
Tenuto conto che
–la circolare sulla legge finanziaria 2007 in merito al su citato comma 734riporta quanto segue: il concetto di perdita ivi contemplato si atteggerà diversamente in relazione al tipo di contabilità applicabile all’ente collettivo, in quanto nella contabilità privatistica, cui sono soggette le società di capitali, anche con partecipazione pubblica, la perdita d’esercizio è identificabile nel risultato negativo del conto economico derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi, mentre nella contabilità finanziaria, propria della maggior parte degli enti pubblici, la stessa deve riferirsi al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione. Con riguardo a quegli esercizi, anteriori all’entrata in vigore della norma, deve considerarsi rilevante non qualunque perdita oggettivamente tale, ma soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo rispetto al concreto e specifico contesto economico-finanziario nel quale si è manifestata. Pertanto, coerentemente con la ratio della norma – diretta a disincentivare le “cattive” gestioni delle società pubbliche – ed in considerazione della necessità di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l’accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione. Ne consegue che, nelle ipotesi in cui la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti del divieto sancito dalla disposizione in questione. Non può, peraltro, negarsi, in via generale, l’applicazione della disposizione nei casi in cui l’amministratore abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativa e l’abbia migliorata, poiché non è sufficiente aver conseguito un disavanzo inferiore rispetto all’esercizio precedente, ma è necessario, invece, che il risultato di esercizio sia pari o migliore rispetto a quello atteso, così come emergente dagli atti di pianificazione dell’attività gestionale. Diversamente, in relazione agli esercizi apertisi contemporaneamente o successivamente all’entrata in vigore della norma, non ricorrendo un’esigenza di tutela dell’affidamento, il concetto di perdita va definito nei termini più assoluti già sopra accennati, vale a dire, nella contabilità privatistica, come risultato negativo del conto economico derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi e, nella contabilità finanziaria degli enti pubblici, come disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.
interroga il Sindaco
sulle modalità attraverso le quali si è adeguata l’amministrazione comunale per rispettare il comma 734 della Legge finanziaria 2007 e sugli eventuali impegni futuri, nel rispetto della trasparenza e del libero accesso agli atti, atti a rendere pubblico, attraverso il sito del Comune di Roma, per ogni attuale presidente o consigliere di amministrazione, di società o azienda riconducibile al Comune, il risultato annuale, dal 2001 ad oggi, di esercizio “reale” e di quello “atteso” (emergente dagli atti di pianificazione dell’attività gestionale) delle società a parziale o totale capitale pubblico in cui lo stesso ha ricoperto ruoli identici o simili a quelli di questo momento.
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