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Relazione illustrativa del Proponente e PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE

  • Immagine del redattore: Radicali Roma
    Radicali Roma
  • 7 mar 2007
  • Tempo di lettura: 3 min

Relazione illustrativa del Proponente   Onorevoli consiglieri! Da anni la società italiana è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nella forma del matrimonio prevista dal diritto civile. Sono centinaia di migliaia le coppie, di tutte le età e sesso, che, in Italia, vivono il loro amore attraverso una convivenza stabile e duratura. La nostra città, da sempre percorsa dalle nuove forme del vivere sociale, è anch’essa segnata da questo fenomeno e dalle conseguenze negative che conseguono al mancato riconoscimento di situazioni di fatto così rilevanti. È dunque oramai indifferibile assicurare a livello comunale una disciplina a questi rapporti, pur in attesa di una legge primaria che individui il loro più generale status giuridico nell’ambito del diritto di famiglia. Non vi sono ostacoli a tale iniziativa:il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’art. 29; le sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che si sono succedute in questi anni confermano tale impostazione. E’ indubbio, peraltro, che deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento. L’art. 1 dello Statuto comunale prevede, infatti, che il Comune rappresenta “la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana”. La presente proposta di delibera intende tutelare i diritti dei residenti a Roma attraverso un ampliamento delle loro potenzialità di convivenza sociale, così garantendo alla città tutta un progresso civico. La delibera prevede l’istituzione, a tal fine, di un registro delle unioni civili, fermirestando i registri previsti dalla Legge e dal regolamento anagrafico. Attraverso l’iscrizione in questi registri, sarà possibile consentire l’accesso per le coppie formate da persone unite civilmente a una serie di procedimenti, benefici e opportunità amministrative previste dall’ordinamento. L’articolo prevede l’istituzione del registro delle unioni civili e la sua finalità. In particolare si fa riferimento alle agevolazioni in materia tributaria, alla valutazione in materia di edilizia popolare e nei provvedimenti di carattere sociale. Le modalità dell’accesso saranno definite con successivo regolamento.

L’articolo 2 individua i criteri di tenuta del registro, ivi comprese le condizioni per l’iscrizione nello stesso.

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE RECANTE “ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI” PER QUANTO SOPRA DELIBERA   Articolo 1 Istituzione del registro delle Unioni civili   1. È istituito un registro delle unioni civili presso l’Ufficio comunale di Stato Civile. 2. L’iscrizione a tale registro consente l’accesso ai procedimenti, ai benefici e alle opportunità amministrative previste dalla normativa vigente. 3. Tale registro non ha alcuna  connessione con l’ordinamento anagrafico o  di stato civile e non interferisce con i  registri anagrafici e di stato.   Articolo 2 Criteri di tenuta del registro   1. L’iscrizione al registro può essere richiesta da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, di cui almeno uno residente nel Comune di Roma;   2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.   3. Il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Roma e della reciproca assistenza morale e/o materiale o di una delle condizioni di cui al comma 1 produce la cancellazione dal registro la quale avviene  altresì dietro richiesta di uno o entrambe le pe rsone interessate previa verifica da parte dell’ufficio competente.  

4. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l’Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l’iscrizione nel registro.

 
 
 

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