RISPOSTA SU ESENZIONE ICI ENTI ECCLESIASTICI
- Radicali Roma

- 7 mag 2009
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Segretariato Generale
Direzione III
N. di protocollo RC 3825
17 marzo 2009
Oggetto: Interrogazione di iniziativa popolare a firma del Sig. Massimiliano Iervolino ed altri.
Si trasmette la risposta dell’On.le Sindaco all’interrogazione, a firma della S.V. e di altri cittadini, inerente: ” Esenzione I.C.I. agli enti ecclesiastici per lo svolgimento di attività di natura non esclusiamente commerciale”.
IL DIRETTORE
Stefano Carlizza
Il Sindaco.
Oggetto: Interrogazione di iniziativa popolare n. 10/2008 a firma del Sig. Massimilino Iervolino ed altri concernente l’esenzione I.C.I. agli Enti Ecclesiastici per lo svolgimento di attività di natura non esclusivamente commerciale.
In riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, sulla base delle notizie fornite dall’Assessorato alle Politiche Economiche, Finanziarie e di Bilancio con nota n. 7 del 19/1/09, si precisa quanto segue.
Per quanto riguarda il mancato introito annuale per il Comune di Roma il dato indicato nel consuntivo 2006 relativo all’esenzione ICI per gli Enti Ecclesiastici, proviene da stime effettuate dal Dipartimento II che sono in corso di aggioranmento. A tali stime che indicano in circa 25,5 milioni la perdita di gettito parziale per ICI ordinaria, va aggiunto il minor introito per arretrati stimato in circa otto milioni al momento dell’introduzione della nuova normativa.
La perdita di gettito a carico del Comune di Roma deriva dall’impatto conseguente a provvedimenti normativi dettati dal legislatore nazionale.
La potestà regolamentare degli Enti Locali incontra, infatti, le limitazioni specificate nel primo comma dell’art. 52 del D. lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e che concernono l’individuazione degli elementi essnziali che caratterizzano il tributo e cioè la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi dell’aliquota massima. Tali limitazioni, chiarite anche nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Fiscalità Locale 26 maggio 1999, n.118/E, sono riconducibili all riserva di legge in materia di tributi posta dall’art. 23 della Costituzione che impedisce ai Comuni sia di prevedere l’introduzione di prelievi, non attribuiti dalla legge alla fiscalità locale, sia di derogare in senso peggiorativo a diritti già riconosciuti ai cittadini contribuenti dalla normativa primaria.
Tali principi, affermati con riferimento alle esenzioni in materia di tributi locali, valgono anche in relazione all’imposta Comunale sugli Immobili. Non è quindi possibile eliminare o modificare in senso peggiorativo le agevolazioni disposte dalla legge in tema di esenzioni con riferimeto all’ICI e che sono oggetto della interrogazione sopra evidenziata.
La formulazione dell’art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992 risultante dall’ultimo intervento interpretativo disposto dall’art. 39, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 4 luglio del 2006, convertito dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248 e relativa all’esenzione IVA per gli Enti Ecclesiastici pone in ogni caso una serie di interrogativi.
Il comma 2-bis dell’art. 7 del D.L. 203 del 2005, convertito nella legge 248 del 2006, dispone infatti che l’esenzione contenuta nell’art. 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale, generando confusione proprio sulle modalità di individuazione delle suddette attività.
Il Dipartimento II, nell’ambito della partecipazione ai lavori della Commissione per le Politiche Fiscali di cui all’Ordinanza Sindacale n. 223 del 02/09/2008 ha previsto, fra le altre proposte di modificazione normativa, una diversa formulazione dell’art. 7 citato atta a delimitare l’ambito di applicazione del beneficio dell’esenzione si soli enti che svolgono attività non commerciali evitando l’ambiguo riferimento alle attività non esclusivamante commerciali al fine di meglio circoscrivere i fenomeni elusivi.
All’esito di tale iniziativa sarà più agevole effettuare una esatta quantificazione del minor gettito “a regime” per meglio indirizzare l’attività di accertamento degli arretrati.
Giovanni Alemanno


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